Art. 24.
(Indennità di paternità per i
liberi professionisti).

      1. Dopo l'articolo 71 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 71-bis. - (Indennità di paternità per i liberi professionisti). - 1. Al padre lavoratore iscritto a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di cui all'articolo 70 o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre libera professionista, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
      2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni, al libero professionista anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e abbia diritto al congedo di maternità o all'indennità prevista dall'articolo 66.
      3. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità e nelle misure stabilite dagli articoli 70 e 71».